Volontari del soccorso di Castelnuovo di Porto ANPAS

Cerca

Vai ai contenuti

Regolamento Volontari

Documenti > In visione

Campo base protezione civile

REGOLAMENTO INTERNO DEI VOLONTARI



Castelnuovo di Porto 11/06/2008

NB: IL PRESENTE REGOLAMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI



Come si diventa volontari

Art. 1
Si diventa aspiranti Volontari frequentando il corso di Primo Soccorso, superando l'esame e sottoscrivendo la tessera associativa. L'aspirante Volontario, diventa effettivo dopo aver acquisito sufficiente esperienza pratica che sarà valutata dal Referente dei Volontari su indicazione degli equipaggi con cui l'aspirante ha operato. Il Referente dei Volontari comunicherà il suo parere per iscritto al Consiglio Direttivo.
Art. 2
Per sostenere l'esame, l'aspirante Volontario dovrà aver frequentato assiduamente il "Corso teorico di Primo Soccorso" ed aver effettuato le prove di barellaggio. L'esame sarà finalizzato a valutare la preparazione teorica e pratica dell'esaminando. Anche gli aspiranti Volontari che intendono prestare la loro opera solo come Centralinisti dovranno comunque seguire i corsi sopra indicati al fine di acquisire una conoscenza delle varie problematiche che possono presentarsi prima e durante un'emergenza.
Art. 3
Durante il corso, dopo la lezione di barellaggio e successive dimostrazioni pratiche da parte dei Volontari in servizio, l'aspirante Volontario potrà iscirversi nei turni con Volontari esperti. Il suo ruolo sarà di osservatore e potrà collaborare solo su esplicita richiesta e su precise indicazioni dei componenti l'equipaggio dell'ambulanza.
Art. 4
Gli aspiranti Volontari dovranno comunicare al Referente dei Turni la propria disponibilità ad essere inseriti negli equipaggi come osservatori.
Art. 5
Per diventare Volontari non esistono limiti di età purché l'aspirante dimostri di avere i requisiti necessari. Qualora l'aspirante non abbia raggiunto la maggiore età dovrà essere in possesso dell'autorizzazione scritta firmata da chi esercita la patria podestà. Comunque il minore non potrà operare come soccorritore.


Principi generali e norme di condotta


Art. 1

Il Volontario deve agire con umiltà e zelo, correttezza morale e di linguaggio, sia in servizio che fuori servizio. Deve sempre ricordare che si è spontaneamente prestato all'opera di volontario che non prevede compensi o premi, ma comporta un alto senso di responsabilità nei confronti dell'Associazione, dei colleghi e di chiunque usufruisca del servizio.
Art. 2
Il Volontario deve impegnarsi anche a salvaguardare la propria immagine e quella degli altri, quindi l'Associazione, tenendo presente che non deve assolutamente discutere eventuali problemi di servizio al di fuori delle sedi preposte, soprattuto durante l'emergenza. Per qualsiasi problema, il Volontario si rivolgerà al Referente di competenza.
Art. 3
E' dovere del Volontario aggiornarsi ed addestrarsi alla pratica di Primo Soccorso, esercitandosi frequentemente affinché la sua opera sia qualificata e seguendo i corsi successivi al suo.
Art. 4
Il Volontario sia facente parte dell'equipaggio in ambulanza sia centralinista, deve presentarsi in Associazione almeno cinque minuti prima dell'orario in cui inizia il suo turno, sempre indossando la divisa prescritta. I componenti dell'equipaggio debbono evitare indumente ed accessori che possono mettere a repentaglio la sicurezza personale o di terze persone nello svolgimento dell'emergenza quali: anelli, orecchini, braccialetti, collane ecc.
Art. 5
E' fatto obbligo a tutti i nuovi Volontari di fornire i propri dati identificativi per altro tutelati dalle norme in vigore (Legge sulla "privacy") e di rinnovare la propria tessera associativa entro il 15 marzo di ogni anno, al fine di poter essere operativi.
Art. 6
Attualmente la divisa dell'Associazione prevede:
giaccone impermeabile rosso fluorescente con bande alta visibilità rosso fluorescente con bande alta visibilità - polo blu scuro, manica lunga, con collo e polsini ricamo tricolore (modello invernale) - polo blu scuro, manica corta, con collo e bordini ricamo tricolore (modello estivo facoltativo) rosso fluorescente con bande alta visibilitàneri anti infortunistica di riconoscimenti rilasciato dall'Associazione posto sul lato desto dell'Associazione posto sul petto lato sinistro del giubbino della Protezione Civile regionale posto sul petto lato destro del giubbino scudetto Italia posto sul lato braccio sinistro del giubbino
La divisa può essere comunque modificata con semplice delibera del Consiglio Direttivo qualora intervengano necessità organizzative o disposizioni di ordine superiore (Ministero per la Salute, Dipartimento della Protezione Civile Regione Lazio).

Organizzazione dei turni


Art. 1
All'organizzazione dei Turni provvede il Referente del servizio.
Art. 2
La lista dei Volontari che possono svolgere il servizio viene compilata ed aggiornata dal C.D.; eventuali indisponibilità sia a termine che a tempo indeterminato, vanno comunicate con ragionevole anticipo al Referente dei turni, per iscritto. Quanto procede deve essere applicato in particolare per i periodi di ferie, dando comunicazione di esse con un preavviso di almeno sette giorni.
Art. 3
Ogni Volontario, deve compilare la scheda di disponibilità dei turni che può essere comunque oggetto di modifica previa comunicazione al Referente.
Art. 4
Qualora il Volontario non sia in grado di effettuare il turno ad esso assegnato in base alla sua disponibilità cercherà di provvedere personalmente a trovare un sostituto e solo nel caso che non riesca in tale intento dovrà comunicarlo, con almeno un giorno di anticipo al Referente che si impegnerà nei limiti del possibile, di provvedere alla sostituzione. Quanto detto dovrà accadere solo in casi eccezionali poiché il Volontario dovrà responsabilmente rispettare l'impegno preso. Il Volontario che per qualsiasi motivo resti assente per più di 3 (tre) mesi potrà riprendere il servizio dopo un ragionevole periodo di affiancamento ai colleghi rimasti in attività in modo permanente.
Art. 5
Qualora medici e/o infermieri, Volontari o non, si rendano disponibili a salire in ambulanza nelle uscite di emergenza, anche se non previsti in servizio, dovranno far parte dell'equipaggio che potrà di conseguenza risultare modificato.
Art. 6
Il Volontario che effettua i turni di reperibilità notturna deve raggiungere il luogo concordato all'inizio del turno, nel più breve tempo possibile.

Centralinisti e le loro mansioni


Art. 1
Il Centralinista non deve abbandonare il suo posto onde evitare confusione nella ricezione e trasmissione delle chiamate.
Art. 2
All'inizio del proprio turno, il Centralinista compila il foglio delle presenze. Il Centralinista del 1° turno di giornata effettua le comunicazioni previste, in merito all'orario di servizio e controlla il funzionamento dei mezzi di comunicazione.
Art. 3
Il Centralinista annota su un apposito Registro ogni accadimento relativo ai servizi ed al loro svolgimento, come traffico telefonico e, in genere, tutto ciò che riguarda l'andamento e l'organizzazione del lavoro durante il turno.
Art. 4
In caso di chiamata di emergenza, il Centralinista deve prendere nota con estrema cura di tutti i dati che gli vengono comunicati sull'emergenza stessa e darne copia all'Autista. Al rientro dell'equipaggio, ritirerà il foglio di servizio e l'eventuale contribuzione, documentata da copia della ricevuta rilasciata al donatore.
Art. 5
Al momento della chiamata di emergenza, nessuno può intervenire a meno che il Centralinista stesso non faccia richiesta in tal senso ai Volontari presenti; l'Autista di turno comunque potrà intervenire per chiarimenti sul luogo da raggiungere. Durante l'emergenza il Centralinista può essere incaricato di fare da tramite tra i vari soggetti interessati all'emergenza stessa ( ambulanza, ospedale di riferimento e quant'altri).
Art. 6
Il Centralinista ha cura di tenere sempre in ordine il proprio tavolo e di far rispettare le norme di una corretta condotta a chiunque si trovi nella sede. Alla fine del proprio turno ogni Centralinista controlla che la sede sia lasciata in ordine ed effettua il passaggio delle consegne. Il Centralinista dell'ultimo turno, unitamente ai Volontari presenti in servizio, predispone la sede all'eventuale sosta notturna.
Art. 7
Il Centralinista della reperibilità notturna, deve avvertire l'equipaggio ad iniziare dall'Autista a cui comunica i dati dell'emergenza, per proseguire con i Volontari che hanno dato la propria disponibilità ad iniziare dai più lontani.

Aspiranti Autisti ed Autisti


Art. 1
Il Volontario Autista è un soccorritore che per esperienza e capacità, ha la responsabilità di guidare l'ambulanza. In caso di necessità si iscrive in turno come soccorritore o centralinista.
Art. 2
Per ottenere la qualifica di aspirante Autista occorre:
avere la patente tipo B o di livello superiore di almeno 3 (tre) anni e produrne
essere Volontario operativo
tutti gli aspiranti Autisti devono necessariamente superare la prova pratica di guida dell'ambulanza. In caso negativo, la prova potrà essere ripetuta in tempi successivi.
Art. 3
L'aspirante Autista potrà effettuare rientro in sede alla guida dell'ambulanza, a giudizio dell'Autista di turno. Potrà anche effettuare l'intera emergenza a giudizio del collega Autista a cui è affiancato, che ne valuterà l'opportunità a seconda della gravità del tipo di soccorso.
Art. 4
L'aspirante Autista sarà poi considerato effettivo in base alle valutazioni fornite dagli Autisti con cui ha collaborato che ne riferiranno al Referente del settore, in quale comunicherà il suo parere al C.D..
Art. 5
Per la guida di una normale vettura dell'Associazione non adibita all'emergenza, che si utilizzi per servizi vari non sono indispensabili Autisti effettivi, ma semplici Volontari con la patente che si rendano disponibili.
Art. 6
E'fatto obbligo all'Autista di turno di accertarsi dell'efficienza dei mezzi in dotazione, segnalando le eventuali inefficienze riscontrate al Referente dei Mezzi.
Art. 7
Il Volontario può perdere la qualifica di Autista nei seguenti casi:
sanzioni comminate dalla Pubblica Autorità;
uso improprio degli allarmi di emergenza;
uso dell'ambulanza tale da comprometterne la funzionalità;
guida non conforme alle esigenze del paziente trasportato.
La perdita della qualifica verrà decisa dal C.D. sentiti l'Autista soggetti a provvedimento e gli altri componenti l'equipaggio nonché il parere del Referente degli Autisti.

Equipaggi e norme di comportamento


Art. 1
L'ambulanza ha una portata massima di 6 (sei) persone (Autista + 5 (cinque) trasportati). Oltre all'Autista l'equipaggio può essere formato da un massimo di 3 (tre) soccorritori.
Art. 2
In Sede e durante un'emergenza l'equipaggio è coordinato dal Capo - Equipaggio o Team Leader, identificato nel Volontario di maggiore esperienza e possibilmente operativo nel vano sanitario dell'ambulanza; se durante un trasporto o un'emergenza, è presente un medico e/o un infermiere, il coordinamento è di loro competenza.
Art. 3
In caso di emergenza, insieme al paziente può essere trasportato solo un accompagnatore che deve salire nella cabina di guida. Possono salire nella parte posteriore dell'ambulanza: accompagnatori professionalmente abilitati (medici ed infermieri), rappresentati delle Forze dell'Ordine; per i minorenni è consentita la presenza di un genitore o parente (purché maggiorenne) quando l'esigenze lo richiedono.
Art. 4
In caso di emergenza, il paziente va sempre trasportato al Pronto Soccorso più vicino. Si può fare eccezione solo se la decisione viene presa da un medico che accompagni il paziente sull'ambulanza. Per un'eventuale ricovero di emergenza in un ospedale che non sia quello più vicino la sola presenza del certificato medico non può essere presa in considerazione. Qualora si tratti di untrasporto semplice il certificato medico diviene elemento determinante.
Art. 5
L'equipaggio avrà cura di far firmare dal medico responsabile del Pronto Soccorso il foglio di servizio. Qualora il ricovero venga rifiutato, è obbligo dell'Autista richiedere, prima di ripartire, la presenza a bordo di un medico per effettuare il trasporto dell'infortunato ad un altro Pronto Soccorso. In presenza di un ulteriore rifiuto, l'equipaggio si deve astenere dall'allontanarsi con l'ambulanza e deve rivolgersi agli organi di Pubblica Sicurezza presenti in ospedale e non.
Art. 6
Quando la persona soccorsa non vuole essere trasportata, l'Autista dovrà farsi firmare la dichiarazione di scarico di responsabilità dall'interessato e da uno o più testimoni. Qualora l'infortunato si rifiutasse di firmare e/o la necessità del ricovero fosse oggettivamente palese, l'equipaggio potrà richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Art. 7
L'equipaggio avrà cura di disinfettare e riporre al loro posto, tutti i presidi utilizzati durante l'emergenza, per agevolare eventuale emergenze successive segnalando in sede i presidi terminati che comunque vanno reintegrati prima della fine del turno.
Art. 8
Durante il turno qualora non si esca in emergenza, sarà cura dell'equipaggio pensare alla propria preparazione, effettuando periodicamente prove di barellaggio e simulazioni di interventi in emergenza.

Referenti di settore e loro mansioni


Art. 1
Per un migliore funzionamento l'attività dell'Associazione viene divisa in 10 (dieci) settori denominati come segue:
Volontari - Turni - Centralino - Sede - Propaganda ed Informazione - Autisti - Automezzi - Trasporti - Medicinali e Presidi Sanitari - Formazione.
Art. 2
I Referenti dei vari settori sono collaborati del Consiglio Direttivo. Non hanno potere decisionale ma sono autonomi nell'espletamento dei compiti loro assegnati. I Referenti di settore devono essere Volontari operativi.
Art. 3
Ogni Referente di settore può nominare un Collaboratore di sua fiducia scelto tra i Volontari operativi e dovrà darne comunicazione scritta al C.D.. Il sostituto fa sempre riferimento al Referente, che può sollevarlo dall'incarico o accettarne l'eventuale rinuncia. Ogni variazione deve essere comunque comunicata per iscritto al C.D..
Art. 4
Per una semplificazione dell'attività ogni Referente di settore dovrà essere un Referente nel Consiglio Direttivo.
Art. 5
Il Referente dei Volontari ha il compito di coordinare l'attività di tutti i Volontari ed è il loro tramite presso il C.D., al quale si rivolge per proporre o discutere eventuali problemi.
Art. 6
Il Referente dei Turni provvede ad organizzare il servizio sulla base delle disposizioni stabilite alla lettera C). Provvede ad informare il Referente dei Volontari, in merito alle eventuali disfunzioni e segnala il mancato rispetto delle disposizioni suddette con relazioni scritte al Referente dei Volontari.
Art. 7
Il Referente dei Centralinisti coordina l'attività dei Centralinisti, controlla periodicamente il funzionamento dei mezzi di comunicazione e la tenuta dei Registri.
Art. 8
Il Referente della Sede si occupa dell'organizzazione e del coordinamento dei lavori di pulizia e manutenzione della sede stessa.
Art. 9
Il Referente della Propaganda ed Informazione è colui che si occupa dell'informazione e divulgazione delle attività ed iniziative dell'Associazione.
Art. 10
Il Referente degli Autisti è colui a cui fanno capo tutti gli Autisti in caso di problemi riguardanti il servizio. Inoltre si occupa della preparazione pratica degli aspiranti Autisti.
Art. 11
Il Referente dei mezzi si occupa della manutenzione, ordinaria e straordinaria degli stessi. A lui si rivolgono tutti gli Autisti, effettivi e non, in caso di guasti meccanici degli automezzi o di altri problemi ad esso inerenti. Il Referente sottopone al C.D. i preventivi di eventuali spese.
Art. 12
Il Referente dei Trasporti si occupa di prendere in esame le richiesta che pervengono all'Associazione per il trasporto, solo con mezzi dell'Associazione, di infermi e pazienti, da e per strutture sanitarie ed in generale per trasporti di ammalati. Deve occuparsi quindi, con la collaborazione dei Centralinisti della formazione degli equipaggi necessaria al trasporto.
Art. 13
Il Referente dei Medicinali e Presidi Sanitari controlla periodicamente il rifornimento e la scadenza dei presidi farmaceutici; provvede ad aggiornare la lista dei medicinali ed effettua le richiesta relative d'intesa con il Direttore Sanitario.
Art. 14
Il Referente della Formazione di occupa della formazione e aggiornamento periodico dei Volontari, organizzando delle lezione teorico - pratiche.
Art. 15
L'incarico di Referente di settore è incompatibile con altre cariche sociali ricoperte nell'ambito dell'Associazione.
Art. 16
I Referenti di settore sono nominati dal Consiglio Direttivo; la nomina potrà essere revocata dai Volontari nella prima assemblea utile

Cura della Sede


Art. 1
La sede rappresenta un bene comune e, come tale, ogni Volontario ne deve avere cura e rispetto.
Art. 2
La pulizia della sede viene effettuata da Volontari in turno in base ad un preordinato calendario, indipendentemente da cariche, mansioni e sesso.
Art. 3
I Volontari possono anche prestarsi a lavori di manutenzione della sede previo accordo con il C.D..

Cura dell'Ambulanza e dei Presidi in dotazione


Art. 1
L'Ambulanza deve sempre essere in condizioni ottimali di funzionamento, pulita e rifornita di tutti i presidi necessari.
Art. 2
A parte la pulizia e disinfezione al rientro da ogni emergenza l'ambulanza dovrà essere pulita a fondo internamente almeno una volta al mese, esternamente ogni 15 (quindici) giorni e comunque ogni volta ciò si renda necessario.
Art. 3
Per ogni lavoro di manutenzione che comporti delle spese, si dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione del C.D. salvo i casi di estrema urgenza.
Art. 4
I materiali contenuti nell'ambulanza dovranno sempre rimanere nello stesso posto ed in caso di cambiamento di ubicazione, il Referente dovrà comunicarlo tempestivamente ed in maniera chiara a tutti i Volontari tramite avviso scritto affisso in sede. In ogni ambulanza esiste, a cura del Referente dei Mezzi e dei Medicinali, apposito elenco dei materiali in dotazione.

Provvedimenti disciplinari


Art. 1
Il Volontario iscritto nei turni che non si presenti più volte e non avvisi, come previsto dal presente Regolamento, verrà segnalato dal Referente dei Turni al Referente dei Volontari.
Art. 2
Il Volontario che non rispetti le norme di questo Regolamento, potrà subire sanzioni o provvedimenti che saranno di volta in volta stabiliti dal C.D. secondo la gravità.
Art. 3
Qualora un Volontario ritenga di essere stato sottoposto ingiustamente a provvedimenti e/o sanzioni disciplinari, potrà fare ricorso al Consiglio dei Probiviri.

Assemblea generale e di settore


Art. 1
L'Assemblea ordinaria dei Volontari è convocata, almeno due volte l'anno, dal Consiglio Direttivo.
Art. 2
L'Assemblea deve essere convocata mediamente avviso da affiggere in sede almeno 15 (quindici) giorni prima. Nell'avviso devono essere chiaramente specificati: data, ora, luogo della convocazione, nonché i punti all'Ordine del Giorno.
Art. 3
L'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Comunque il Volontario che per qualsiasi motivo non può essere presente all'Assemblea, potrà delegare per iscritto un'altro Volontario a rappresentarlo approvandone anticipatamente l'operato. Un Volontario può accettare al massimo due deleghe.
Art. 4
L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente moderatore ed un Segretario che ha il compito di redigere il verbale. Il verbale dovrà essere affisso in sede al massimo entro 30 (trenta) giorni.
Art. 5
Il Consiglio Direttivo su proposta dei vari Referenti di settore, potrà accogliere suggerimenti attinenti la vita e l'organizzazione dell'Associazione, che saranno vagliati ed eventualmente approvati dall'Assemblea dei Volontari.
Art. 6
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La votazione potrà essere segreta o palese a seconda dei casi; le modalità saranno comunque stabilite di volta in volta dall'Assemblea. Le votazione che riguardano persone devono essere necessariamente segrete.
Art. 7
L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, fatta eccezione per il preavviso che può essere ridotto a 7 (sette) giorni.
Art. 8
La concocazione dell'Assemblea può essere richiesta per iscritto al C.D. da almeno un quinto dei Volontari effettivi, specificandone il motivo.
Art. 9
Le riunioni di settore possono essere convocate dai rispettivi Referenti, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario con un preavviso di una settimana almeno, da affiggere in sede. La data sarà comunque decisa d'intesa con il C.D.
Art. 10
Gli articoli del presente Regolamento potranno essere modificati o depennati o se ne potranno aggiungere altri solo su approvazione dell'Assemblea dei Volontari.

-----------------------------------------------------------------------
NB: IL PRESENTE REGOLAMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI
-----------------------------------------------------------------------

Il presente Regolamento è stato letto ed approvato dall'Assemblea dei Volontari nella seduta dell'11 giugno 2008.
Il Presidente dell'Associazione
(Maria Amelia Battaglia)



Torna ai contenuti | Torna al menu